Nel dettaglio il giudice sportivo ha scritto nel suo comunicato: “per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva volontariamente in pieno volto con il piede, rendendo necessario l’intervento dei sanitari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale)”.
Il Cesena farà ricorso.
Ma quando lo fa il ricorso? Che prove ci sono a favore?
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