martedì 9 gennaio 2024

Cesena - Fermana sarà a porte chiuse


Qui Villa Silvia -
Sono ripresi oggi gli allenamenti al centro sportivo "Rognoni" e al contempo è arrivata la sanzione del Giudice Sportivo Stefano Palazzi. Una gara a porte chiuse (con la Fermana) e 1000 euro di ammenda. Mano quindi non troppo pesante, rispetto a qualche titolo di giornale, considerando il precedente di Pescara. Non si può dire lo stesso per Liman Shpendi: il questore di Forlì-Cesena gli ha inflitto un Daspo di 3 anni. Ieri mattina il padre si era scusato tramite i microfoni Rai, mentre dall'Olbia e da Filippo Rinaldi non sono partite querele.

Questo il comunicato integrale della Lega Pro.
"Dal referto del Direttore di gara, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo e dalla relativa integrazione, in ordine alla gara CESENA- OLBIA del 7 Gennaio 2024, sono emerse le seguenti risultanze.

Il predetto soggetto veniva prontamente allontanato e preso in custodia dagli addetti alla sicurezza. Successivamente il tifoso veniva indentificato come il padre di un tesserato del Cesena, il n. 9 Sig. Shpendi Cristian).
Vale rilevare che nel corso della gara si era verificato uno scontro fra i due tesserati avversari sopra citati, ovvero il Rinaldi e lo Shpendi, all’esito del quale quest’ultimo aveva riportato una conseguenza pregiudizievole.

Vale rilevare, altresì, che la ricostruzione dei fatti come sopra operata non è contrastata affatto dalla documentazione varia trasmessa dalla società Cesena a questo giudicante dopo la gara e prima dell’adozione del presente provvedimento.
Da quanto sopra esposto risulta in modo evidente la gravità della condotta posta in essere dal genitore del calciatore del Cesena in danno di un tesserato avversario, condotta che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituisce un fatto contrario alle norme in materia di ordine e di sicurezza e un fatto violento integrante pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, essa ha rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi.

Di tale condotta deve essere ritenuta responsabile la società Cesena, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, C.S.G., alla luce, fra l’altro: del rapporto di parentela dell’autore del gesto con un calciatore della società medesima; delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal di lui figlio in uno scontro di gioco con il calciatore avversario, destinatario del colpo inferto; della direzione del gesto in danno di un calciatore avversario della società ospitante.

Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Peraltro, dai documenti sopra richiamati risulta, altresì, il lancio da parte dei tifosi del Cesena, al 58° minuto della gara, di tre bicchieri di plastica semi pieni contenenti liquido, uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco.

Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del Cesena, il G.S. adotta il seguente provvedimento.
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 1000 DI AMMENDA

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata".

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